Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l'assistenza di un legale o di altro professionista. Per ogni immobile posto all'asta è verificabile da chiunque la perizia descrittiva e di stima, redatta da un tecnico nominato dal Giudice.
Oltre al prezzo di aggiudicazione, sono dovuti i soli oneri fiscali (IVA o tassa di registro), con le eventuali agevolazioni di legge (es.: prima casa, imprenditore agricolo, beni di interessi storico). La proprietà è trasferita all'aggiudicatario dopo il versamento del saldo del prezzo e degli oneri fiscali, nel termine previsto. Di tutte le ipoteche e pignoramenti precedenti viene ordinata la cancellazione. Per gli immobili occupati dal debitore esecutato, si ordina l'immediato sgombero, mentre per gli immobili locati a terzi sarà necessario attendere la scadenza naturale del contratto di locazione. Le vendite avverranno nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, a corpo e non a misura (vedasi per migliori ragguagli la perizia).
Entro le ore 13.00 (ore 12 per le aste avanti i Notai) del giorno lavorativo precedente (due giorni precedenti per le aste giudiziarie) quello fissato per l'asta, l'offerente dovrà depositare nella cancelleria di riferimento una domanda in bollo di partecipazione all'asta, contenente le generalità o la ragione sociale dell'offerente, il codice fiscale o la partita IVA, l'indicazione del regime patrimoniale (per le sole persone fisiche), accompagnata da una cauzione pari al 30% del prezzo base d'asta (10% per cauzione e 20% per presumibile ammontare delle spese di trasferimento) o come indicato nella pagina web relativa all'immobile, portata da un assegno circolare non trasferibile, intestato come sotto, o come indicato nella pagina web relativa all'immobile.
Il trasferimento sarà assoggettato ad IVA se l'esecutato o il fallito è un soggetto IVA, o a tassa di registro se è un soggetto privato, il tutto con le eventuali agevolazioni fiscali di legge. Entro il termine perentorio di 30 giorni da quello dell'asta, l'aggiudicatario dovrà depositare, con le stesse modalità del versamento della cauzione, il saldo del prezzo della aggiudicazione, dedotta la cauzione del 10% già prestata. Per le spese e tasse relative al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla cancellazione di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, rivolgersi alla Cancelleria di riferimento.
N.B.: La cauzione e, in caso di aggiudicazione, il saldo del prezzo di vendita, dovranno essere versati a mezzo di assegno circolare intestato:
La Cancelleria Fallimentare, l'Associazione Notarile e i Curatori restano a disposizione per tutte le eventuali ulteriori informazioni.
Utilizzando i link seguenti, è possibile scaricare (in formato PDF) i moduli per le domande di partecipazione: